Definizione di Parco Agricolo
1. Sono Parchi agricoli gli ambiti rurali diversi dalle Aree naturali protette di cui all’art. 69, ma riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico, paesaggistico, storico-archeologico, da tutelare e valorizzare.
2. I Parchi agricoli sono individuati nell’elaborato 4. “Rete ecologica” e assumono la seguente denominazione:
a) Casal del Marmo;
b) Arrone-Galeria;
c) Rocca Cencia.
3. Le misure e gli interventi nei Parchi agricoli devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti, e l’indirizzo delle stesse verso coltivazioni con maggiore compatibilità ambientale, secondo il “Codice della buona pratica agricola” (Reg. 1999/1257/CE), l’agricoltura biologica, l’agricoltura bio-dinamica;
b) tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico;
c) preservazione, risanamento, rinaturalizzazione del reticolo idrografico;
d) riqualificazione e riuso dei tessuti e degli edifici esistenti, con riguardo a quelli dismessi;
e) recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale;
f) creazione di un sistema di fruizione pubblica, mediante l’acquisizione di aree ad uso pubblico, la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale, l’introduzione o il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi, di servizio.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 sono perseguiti mediante Programmi unitari d’intervento, anche nelle forme di cui all’art. 14, estesi all’intero ambito del Parco agricolo, da attuarsi mediante: interventi pubblici; PAMA, di cui all’art. 79; accordi con i proprietari o conduttori delle aziende agricole, anche riuniti secondo le diverse forme di rappresentanza; convenzioni con Istituti o Enti di ricerca per la sperimentazione di progetti specifici di riqualificazione ambientale e riconversione agricola.
5. In particolare, i Programmi d’intervento possono prevedere, sempre per le finalità di cui al comma 3:
a) gli indirizzi, i criteri, le regole per gli interventi e l’utilizzo antropico sulle acque, sulla flora e sulla fauna, ivi comprese prescrizioni e particolari costruttivi per la realizzazione o l’adeguamento di edifici, impianti, infrastrutture;
b) i criteri e le regole per l’accesso, la circolazione, la fruizione pubblica delle aree, con particolare riguardo a quelle sottoposte a maggior tutela e alle aziende agricole;
c) l’ampliamento del perimetro in aree contigue, ai fini del completamento degli interventi pubblici, della completa inclusione delle aziende agricole, dell’adesione volontaria di aziende agricole confinanti, della necessaria integrazione con infrastrutture, insediamenti e ambiti rurali circostanti;
d) l’organizzazione generale del comprensorio, con riguardo all’accessibilità generale, ai percorsi veicolari e ciclo-pedonali, alla localizzazione di nuclei di servizi o impianti comuni per l’agricoltura, alla localizzazione di centri di servizio, ricettivi e di attrezzature per la fruizione pubblica;
e) la suddivisione dell’ambito in più zone, differenziate per livelli di naturalità, di tutela, di funzioni specializzate, con la individuazione delle aree da acquisire alla proprietà o all’uso pubblico, anche attraverso le misure compensative di cui alla lett. i) e con gli accordi negoziali di cui alla lett. f);
f) i contenuti degli accordi o convenzioni da stipulare con le aziende agricole, al fine di regolare gli incentivi finanziari, di assistenza tecnico-scientifico, per l’orientamento delle coltivazioni agricole e zootecniche, secondo gli obiettivi e i criteri, di cui al comma 3, lett. a), per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale (rimboschimenti, coltivazioni a perdere, oasi naturalistiche, recupero dei terreni nudi e dei pascoli degradati), per l’accesso pubblico e la fruizione ricreativa nelle aziende agricole (fattorie didattiche);
g) la rimozione o regolamentazione degli orti abusivamente realizzati mediante occupazione abusiva di suolo pubblico o di Enti pubblici, o comunque ricadenti nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 11 della LR n. 24/1998;
h) l’introduzione, negli edifici esistenti alla data di approvazione del presente PRG, di destinazioni d’uso di limitato impatto ambientale strettamente funzionali alla fruizione pubblica dei parchi agricoli per finalità di turismo rurale (attrezzature sportive e ricreative; foresterie e ricettività agri-turistica; punti-ristoro, produzioni artigianali tipiche o artistiche o di servizio, commercializzazione prodotti agricoli e artigianali locali, merchandising, servizi informativi, didatticoculturali), anche in deroga a quanto previsto dal Capo 2°;
i) l’applicazione, nell’ambito dei PAMA, del contributo straordinario di cui all’art. 20, in funzione dell’incremento di SUL e delle destinazioni d’uso residenziali, ricettive, commerciali consentite;
j) l’applicazione degli incentivi per il rinnovo edilizio di cui all’art. 21, commi 5 e seguenti, anche ai fini della demolizione e trasferimento di edifici e manufatti contrastanti con gli obiettivi e i dispositivi di tutela.
6. Il Programma d’intervento, di cui al comma 4, è approvato dal Consiglio comunale, previa procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 9.
7. Nelle aree dei Parchi agricoli, gli interventi di categoria NC, o che comportano l’introduzione di usi residenziali, ricettivi, sportivi, ricreativi, commerciali, sono sottoposti a PAMA e all’applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 20.
8. Nelle aree dei Parchi agricoli, se non previsti espressamente dal Programma di cui al comma 4, non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all’art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all’art. 81.

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